Art. 43.
(Rappresentanza della società).

      1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
      2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

 

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